Art. 1.
(Obbligo di locazione).

      1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, gli immobili destinati ad uso abitativo, non adibiti ad abitazione principale del proprietario, non possono rimanere non locati per un periodo superiore a sei mesi.
      2. Qualora uno degli immobili di cui al comma 1 rimanga non locato per un periodo di tempo superiore a quello stabilito al medesimo comma 1, la sua rendita catastale è quadruplicata ai fini della determinazione del reddito imponibile per il pagamento delle imposte sui redditi. In tale ipotesi, il contribuente è altresì tenuto a versare per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili un importo doppio rispetto a quello risultante dall'applicazione delle aliquote stabilite dal comune di riferimento.
      3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano se il contribuente ha offerto in locazione, con le procedure e alle condizioni previste dalla presente legge, al comune nel cui territorio esso si trova, l'immobile non locato.
      4. Ai fini del presente articolo, fa fede della effettiva locazione dell'immobile la registrazione del contratto di locazione, i cui estremi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto deve essere dichiarato.